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Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina, ratificato, con modificazioni, con la legge 22 marzo 1950, n. 144, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro, puo' rendere obbligatorio, per le Province ed i Comuni, di sottoporre a vendita quella parte dei loro fondi rustici di natura patrimoniale che risulti non coltivata od insufficientemente coltivata, in relazione alle qualita' dei fondi stessi ed ai metodi di coltivazione ordinari della localita', ed appaia suscettibile, con un migliore ordinamento, di conveniente e notevole incremento produttivo".
Testo in vigore dal 21 dicembre 1951 al 22 dicembre 2008
