Provvedimento abrogato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1949 al 9 ottobre 2010. 175 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'art. 17 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria, e' computata dal 1 maggio dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso 0 e quello integrativo di cui al precedente art. 12. Per i provenienti dal personale di leva, la ferma volontaria a premio di anni cinque decorre dal 1 maggio dell'anno in cui il militare di leva e' entrato in servizio o dal 1 maggio successivo, se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data. Per i provenienti dai raffermati di leva, la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1 maggio dell'anno in cui essi terminano il secondo vincolo di ferma annuale quali raffermati di leva. Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso 0, la data della decorrenza della ferma e postergata di un anno.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-21;257~art1 · fonte del testo