Provvedimento abrogato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1949 al 9 ottobre 2010. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano ai militari volontari appartenenti ai corsi ordinari che hanno avuto inizio nel 1947 o in anni precedenti ed ai militari volontari, che, provenienti dal personale di leva o dai raffermati di leva, risultino aggregati ai predetti corsi. Ai suddetti militari volontari si applicano, invece, le disposizioni in vigore all'epoca dell'inizio dei corsi. Agli effetti del comma precedente, i militari volontari ammessi alla ferma complementare biennale a premio, quali provenienti dai raffermati di leva, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, saranno considerati aggregati al corso al quale appartengono i volontari a premio di pari categoria, ammessi nello stesso anno alla predetta ferma biennale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-21;257~art3 · fonte del testo