Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle pene preveduta dallo articolo 135 del Codice penale nel testo modificato dalla Presente legge.

Testo vigente dal 24 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-12;603~art4 · fonte del testo