Modifiche al sistema penale

Art. 101 — Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 24. - (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, ne' superiore a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni". "Art. 26. - (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila ne' superiore a lire due milioni". "Art. 66. - (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti). - Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non puo' superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:

  • 1)gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
  • 2)gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
  • 3)e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis". "Art. 78. - (Limiti degli aumenti delle pene principali). - Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne' comunque eccedere:
  • 1)trenta anni per la reclusione;
  • 2)sei anni per l'arresto;
  • 3)lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda; ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis. Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo' superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite e' detratta in ogni caso dall'arresto". "Art. 135. - (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva". "Art. 136. - (Modalita' di conversione di pene pecuniarie). - Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 154/2001

    Questione infondata
    17 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità - per difetto palese di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli articoli 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) del codice penale, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità della pena pecuniaria all'imputato minorenne, nonché dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti in cui non escludono l'applicabilità ai condannati minorenni della conversione della pena pecuniaria in pena diversa. Il giudice 'a quò, infatti, non è chiamato ad applicare nessuna delle norme censurate. M.R.

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  • Ordinanza n. 295/1987

    Questione infondata
    28 luglio 1987

    In tema di conversione della pena pecuniaria, l'insolvibilita` del condannato e` concetto distinto dalla insolvenza, sicche` la conversione puo` essere differita in presenza di situazioni di mera insolvenza ovvero di sopravvenute difficolta` meritevoli di considerazione; e cio` anche in relazione alla specifica ipotesi di pena pecuniaria (pur se rateizzata) non pagata da chi sia stato dichiarato fallito successivamente alla sentenza di condanna. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 136 cod.pen. - nel testo sostituito con l'art. 101 della L. 24 novembre 1981 n. 689 - nella parte in cui ammette, per i reati commessi dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria prima della chiusura della procedura fallimentare). - cfr. S.n. 108/87.

    Art. 136 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 586 c.p.p. · Art. 101 Modifiche al sistema penale

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  • Sentenza n. 108/1987

    Illegittimità dichiarata
    7 aprile 1987

    La S.n. 131/1979 della Corte costituzionale non ha ritenuto illegittima ogni forma di conversione della pena pecuniaria, ma ha prefigurato un bilanciamento di valori costituzionali, in cui il preminente rilievo del principio di eguaglianza (anche sostanziale) rispetto a quello di inderogabilita` della pena impone al legislatore - oltre che di agevolare l'adempimento della pena pecuniaria - anche di prevedere misure sostitutive che riducano al minimo il margine, in esse inevitabilmente incorporato, di maggior afflittivita` rispetto all'originaria sanzione. Di tale bilanciamento la L.n. 689 del 1981 costituisce in buona misura attuazione: essendo il lavoro sostitutivo la sanzione che maggiormente riduce il divario suddetto, e non potendo, allo stato, ritenersi ingiustificata - data la perdurante mancanza dei supporti organizzativi necessari all'applicazione di tale misura - la previsione, in alternativa ad essa, della liberta` controllata; alla quale, in quanto maggiormente afflittiva, dovra` peraltro competere un ruolo sussidiario e non, come oggi accade, prevalente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 136 cod.pen. - testo sostituito dall'art. 101, L. 24 novembre 1981 n. 689 - 102, 103, 105 e 107, L.n. 689 cit.; nonche` dei primi quattro commi dell'art. 586 cod.proc.pen. - testo sostituito dall'art. 106 della stessa L.n. 689 - censurati in quanto, disponendo, in caso di conversione della pena pecuniaria, l'irrogazione di sanzioni limitative della liberta` personale, segnerebbero un sostanziale ritorno alla previgente disciplina, gia` ritenuta illegittima con S.n. 131/1979). - cfr. S.n. 131/1979; v. anche S.n. 29/1962.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art101 · fonte su Normattiva