L'articolo 135 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazioni di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".

Testo vigente dal 8 ottobre 1993

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 525/1995

    Questione inammissibile
    28 dicembre 1995

    Manifesta inammissibilità della questione, perché avente ad oggetto una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 440/1994 e O. n. 233/1995. red.: F. Mangano

    Art. 135 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 1 Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

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  • Ordinanza n. 233/1995

    Questione inammissibile
    6 giugno 1995

    Manifesta inammissibilità della questione, atteso che con la sent. n. 440 del 1994 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, recante il criterio di ragguaglio per la conversione delle pene pecuniarie per i soggetti insolvibili censurato dal giudice 'a quò, nella parte in cui dispone siano calcolate venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata. - S. n. 440/1994 citata nel testo. red.: A. Greco

    Art. 135 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 1 Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-10-05;402~art1 · fonte su Normattiva