Alle spese occorrenti per l'applicazione della presente legge sara' fatto fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 137 e 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54 e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1954-55. La presente legge entra in vigore il gorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 10 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;594~art4 · fonte del testo