Il terzo comma dell'art. 39 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' sostituito dai seguenti commi: "Quando l'autoveicolo e' munito di gomme pneumatiche tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada sia non superiore a chilogrammi 6,5 per centimetro quadrato, e quando, se trattisi di autoveicolo a tre o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a metri 1, il peso complessivo dell'autoveicolo puo' raggiungere i 140 quintali per gli autoveicoli a due assi, i 180 quintali per quelli a tre o piu' assi. Eguali pesi complessivi possono raggiungere i rimorchi da autoveicoli a due e a tre o piu' assi, sempreche' concorrano le condizioni di cui al precedente comma. Il peso complessivo di un autoveicolo articolato e snodato avente lunghezza fino a metri 14 puo' raggiungere i 170 quintali e, quando concorrano le condizioni di cui al terzo comma, i 280 quintali. Per gli autobus snodati aventi lunghezza superiore a metri 14 e fino a metri 18, il peso complessivo puo' raggiungere i 220 quintali e, se concorrano le condizioni di cui al terzo comma, i 360 quintali. In ogni tipo di autoveicolo o rimorchio da autoveicolo ed in ogni caso, il peso massimo in corrispondenza dell'asse piu' caricato non puo' superare i 100 quintali, ed in corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri non puo' superare i 145 quintali complessivamente". Nell'ultimo comma di detto art. 39, dopo la parola "autoveicoli" sono aggiunte le parole seguenti: "o rimorchi da autoveicoli".

Testo vigente dal 1 ottobre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;877~art3 · fonte del testo