Dopo il numero 4°) del primo comma dell'art. 81 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' aggiunto quanto segue: "5°) quando l'autoveicolo o il rimorchio destinato al trasporto di cose o al trasporto di persone e cose circoli con un carico superiore alla portata utile (o a quella potenziale) indicata nella licenza di circolazione. La licenza di circolazione e' ritirata per un periodo da uno a tre mesi".

Testo vigente dal 1 ottobre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;877~art7 · fonte del testo