Il terzo comma dell'art. 61 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' modificato come segue: "I treni automobili, il cui rimorchio superi a pieno carico i 45 quintali nonche' gli autoveicoli articolati, gli autoveicoli snodati di qualunque peso, debbono essere provvisti di freno idraulico o ad aria compressa o a depressione, azionabile dal guidatore con unico comando e tale che, in caso di scioglimento durante la marcia del collegamento fra le parti, il rimorchio si freni automaticamente (freno continuo automatico)".

Testo vigente dal 1 ottobre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;877~art4 · fonte del testo