Il titolo dell'art. 63 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' modificato come segue: "Condotta dei treni automobili, degli autobus, degli autoveicoli articolati e snodati". Il primo comma del sopracitato art. 63 viene modificato come segue: "Ai treni automobili debbono essere costantemente adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida salvo che:

  • a)il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi i 45 quintali se l'autotreno e munito di freno continuo automatico o i quintali 25 se il rimorchio e' munito di freno meccanico;
  • b)si tratti di treno costituito da un trattore stradale non atto al carico utile e da un solo rimorchio munito di freno meccanico se di peso complessivo, a pieno carico, non superiore a 30 quintali o munito di freno continuo automatico se di peso superiore. Alla guida degli autoveicoli articolati nonche' degli autoveicoli snodati non eccedenti il limite di lunghezza di metri 14 puo' essere adibito un solo conducente". E' in facolta' del Ministro per i trasporti prescrivere che alla condotta degli autobus in servizio di linea vengano adibiti due conducenti quando le particolari caratteristiche del servizio lo richiedano.

Testo vigente dal 1 ottobre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;877~art6 · fonte del testo