Le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580, saranno determinate con decreto interministeriale dei Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste e per la sanita', da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 13 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-17;272~art1 · fonte su Normattiva