[1]Gli articoli 9 e 11 della legge 6 maggio 1940, n. 500, modificati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1423, sono cosi' modificati: Art. 9. - Il numero 7) e' soppresso. I numeri 21) e 22) sono sostituiti dal seguenti: "n. 21) tre rappresentanti dei lavoratori dei porti, nominati dal Ministro per la marina mercantile su terne designate dalle associazioni sindacali di categoria a base nazionale; n. 22) due rappresentanti dei lavoratori del mare nominati dal Ministro per la marina mercantile su terne designate dalle associazioni sindacali di categoria a base nazionale". Art. 11. - Il numero 7) e' sostituito dal seguente: "un rappresentante dei lavoratori portuali e' un rappresentante dei lavoratori del mare scelti dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai numeri 21) e 22) dell'articolo 9 nonche' un rappresentante dell'armamento scelto dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai nn. 19) e 20) dell'articolo 9".

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana,. E' fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 1 agosto 1962

[4]SEGNI

[5]FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI - SULLO - COLOMBO - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 22 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-01;1229~artunico · fonte del testo