Il testo dell'art. 976 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: Art. 976 (Concorso dei creditori). - "Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non puo' superare la somma di cinque milioni duecentomila lire per ciascuna persona".

Testo vigente dal 21 maggio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-04-16;202~art10 · fonte del testo