Il testo dell'art. 941 del Codice della navigazione sostituito dal seguente: Art. 941 (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). - "L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire. Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente e' tenuto per le indennita' e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri".

Testo vigente dal 21 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;202~art3 · fonte del testo