Il testo dell'art. 941 del Codice della navigazione sostituito dal seguente: Art. 941 (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). - "L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire. Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente e' tenuto per le indennita' e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri".
Testo vigente dal 21 maggio 1954
