Il testo dell'art. 998 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: Art. 998 (Indennita' di assicurazione). - "L'assicurazione deve essere stipulata a favore del passeggero fino a concorrenza di cinque milioni duecentomila lire. Per il conseguimento delle indennita', il vettore puo' agire contro l'assicuratore per conto del danneggiato".
Testo vigente dal 21 maggio 1954
