Il testo dell'art. 968 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: Art. 968 (Concorso dei creditori). - "I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di otto milioni trecentomila lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale e' limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente. Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose e' inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare di crediti per sinistri alle persone e' inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose".

Testo vigente dal 21 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;202~art8 · fonte del testo