Il testo dell'art. 999 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: Art. 999 (Indennita' e compensi di assistenza). - "Oltre ai limite stabilito dall'articolo precedente, l'assicuratore risponde delle indennita' e dei compensi dovuti per assistenza o salvataggio del passeggero fino a concorrenza di due milioni di lire. Tuttavia la somma delle indennita' e dei compensi complessivamente dovuti dall'assicuratore per uno stesso aeromobile, in occasione di un medesimo sinistro, non puo' superare i venti milioni di lire. L'assicuratore risponde altresi' delle indennita' dovute per atti di assistenza o salvataggio, che non abbiano avuto un utile risultato, sino ad un massimo complessivo di due milioni di lire per uno stesso sinistro e per un medesimo aeromobile".

Testo vigente dal 21 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;202~art12 · fonte del testo