Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile
Art. 13 — Entrata in vigore della legge
La presente legge entrera' in vigore nel novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.
Testo vigente dal 21 maggio 1954
