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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]Il secondo comma dell'art. 26 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e' modificato come segue: «Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 del detto testo unico rimangono in vigore nei confronti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, degli Istituti indicati dall'art. 14, nonche' delle Casse comunali di credito agrario e saranno anche applicabili, per quanto riguarda l'esercizio del credito agrario, alla Banca nazionale del lavoro». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 maggio 1932 - Anno X
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Acerbo - Mosconi- Rocco.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
