L'articolo 2751 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2751 - Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti. - Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

  • 1)le spese funebri necessarie secondo gli usi;
  • 2)le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
  • 3)le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
  • 4)i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge".

Testo vigente dal 30 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-29;426~art1 · fonte su Normattiva