Dopo l'articolo 2751 del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 2751-bis - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane. - Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

  • 1)le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
  • 2)le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
  • 3)le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
  • 4)i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
  • 5)i crediti dell'impresa artigiana e delle societa' od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti".

Testo vigente dal 30 agosto 1975

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 326/1983

    Ha colpito questo articolo
    28 novembre 1983

    L'esigenza di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni identiche - che sta alla base dell'applicazione dell'art. 3 Cost. - impone di estendere il privilegio generale sui mobili, riconosciuto agli altri crediti (anche risarcitori) collegati al rapporto di lavoro, alla pretesa risarcitoria del lavoratore derivante da infortunio di cui sia responsabile il datore di lavoro, nei limiti in cui tale pretesa non riceva ristoro da parte dell'I.N.A.I.L.. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 2751-bis, n. 1 cod. civ. ('sub' art. 2, L. 29 luglio 1975 n. 426), nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2, L. n. 426 cit., il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennita` previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio. - v. S.n. 22/1967.

    Art. 1 c.c. · Art. 2 Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-29;426~art2 · fonte su Normattiva