L'articolo 2758 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2758 - Crediti per tributi indiretti. - I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito. Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio. Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede".

Testo vigente dal 30 agosto 1975

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 391/2002

    Questione inammissibile
    23 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto attribuisce ai crediti di rivalsa verso il cessionario, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, il privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione, anziché il privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore. Infatti il giudice rimettente, in quanto giudice istruttore, non è chiamato a fare applicazione della norma censurata, essendo la causa di opposizione allo stato passivo attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.

    Art. 2758 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 5 Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi · Art. 5 iva

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  • Ordinanza n. 145/1984

    Questione infondata
    16 maggio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui, prevedendo il privilegio speciale sui mobili che sono stati oggetto di cessione o a cui si riferisce il servizio, a garanzia del credito di rivalsa IVA, a favore del cedente o del prestatore del servizio, violerebbe l'art. 3 Cost. per la discriminazione derivante dalla mancata operatività di fatto di detta garanzia nei casi in cui trattasi di beni per loro natura consumabili e quindi non rinvenibili nel patrimonio del debitore, in quanto - come la Corte ha già rilevato - l'eliminazione di tale inconveniente postula un'innovazione normativa che esula dalla sua competenza, essendo riservata alla scelta discrezionale del legislatore tra le varie soluzioni possibili. - S. n. 25/1984. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma (modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975, n. 426) in riferimento all'art. 53 Cost. (al riguardo v. S. n. 25/1984).

    Art. 2758 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi

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  • Sentenza n. 25/1984

    Questione infondata
    15 febbraio 1984

    L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma tale deteriore trattamento può essere eliminato solo con un'innovazione normativa rientrante nel potere discrezionale del legislatore: la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dev'essere pertanto dichiarata inammissibile.

    Art. 2758 c.c. · Art. 2772 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-29;426~art5 · fonte su Normattiva