[1]Dopo l'art. 317 del codice di procedura penale va inserito il seguente:
[2]Art. 317-bis. (Perizia urgente). - Nel caso che la perizia sia eseguita a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 304-ter si osservano le disposizioni della prima parte e del primo e secondo capoverso dell'articolo 304-quater. Se le parti private o i loro difensori intervengono spontaneamente, possono farsi assistere da un consulente tecnico nominato con dichiarazione da inserirsi a verbale. In tal caso non si osservano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 323.
Testo vigente dal 30 giugno 1955
