[1]Dopo l'art. 199 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

[2]Art. 199-bis (Notificazione della impugnazione del pubblico ministero). - La dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero deve essere notificata all'imputato a pena di inammissibilita' entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del cancelliere che l'ha ricevuta.

Testo vigente dal 30 giugno 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-18;517~art6 · fonte del testo