Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti
Art. 6
L'articolo 384 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 384. - Requisiti formali della sentenza istruttoria. - La sentenza di proscioglimento, pronunziata dal giudice istruttore, contiene:
- 1)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalita' della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;
- 2)l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
- 3)l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;
- 4)l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;
- 5)il dispositivo;
- 6)l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata;
- 7)la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere".
Testo vigente dal 18 dicembre 1972
