L'articolo 384 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 384. - Requisiti formali della sentenza istruttoria. - La sentenza di proscioglimento, pronunziata dal giudice istruttore, contiene:

  • 1)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalita' della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;
  • 2)l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
  • 3)l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;
  • 4)l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;
  • 5)il dispositivo;
  • 6)l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata;
  • 7)la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere".

Testo vigente dal 18 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-15;773~art6 · fonte su Normattiva