Modificazioni al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti
Art. 7 — null
Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullita', il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'articolo 149".
Testo vigente dal 18 dicembre 1972
