[1]L'articolo 232 del codice di procedura penale e' sostituto dal seguente:

[2](Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica)

[3]"Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria puo' procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".

Testo vigente dal 17 dicembre 1969

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-12-05;932~art5 · fonte su Normattiva