[1]L'articolo 232 del codice di procedura penale e' sostituto dal seguente:
[2](Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica)
[3]"Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria puo' procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".
Testo vigente dal 17 dicembre 1969
