Il primo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390".

Testo vigente dal 17 dicembre 1969

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1969-12-05;932~art4 · fonte su Normattiva