[1]Dopo l'articolo 249 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
[2]Art. 249-bis.
[3](Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari)
[4]"Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo".
Testo vigente dal 17 dicembre 1969
