[1]Dopo l'articolo 249 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:

[2]Art. 249-bis.

[3](Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari)

[4]"Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo".

Testo vigente dal 17 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-12-05;932~art7 · fonte su Normattiva