[1]L'articolo 304 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

[2](Avviso di procedimento. Nomina del difensore)

[3]"Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore e' obbligato a comunicare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore. L'avviso di procedimento, nel corso della istruzione, deve essere comunicato anche a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto. Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reita' a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta puo' essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli l'invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate. Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facolta' riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere. Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui e' presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresi', qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171".

Testo vigente dal 17 dicembre 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 197/1972

    Questione infondata
    29 dicembre 1972

    L'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nel consentire al pretore di non comunicare avviso di procedimento, se non ritenga di non dover esperire attività istruttoria, non contrasta con il principio di uguaglianza, esistendo una differenza obiettiva tra i procedimenti che richiedono l'avviso e quelli che non lo richiedono, cioè tra i procedimenti per cui si compiono atti istruttori e quelli per i quali viene disposto direttamente il dibattimento. Neppure sussiste violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che, nel prevedere la garanzia della difesa in ogni stato e grado del processo, non può rendere obbligatoria quella garanzia per uno stato che nel procedimento manchi. D'altro canto, ne' il diritto di difesa si spinge, a livello costituzionale, sino alla tutela della pur giustificata aspirazione di scongiurare lo strepitus fori, ne' la presentazione spontanea dell'art. 250 cod. proc. pen., e il deposito di memorie e proposte degli artt. 145 e 306 dello stesso codice attribuiscono all'inquisito il diritto di evitare il giudizio e alla persona offesa o danneggiata quello di far valere nel processo penale le proprie ragioni.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 304 c.p.p. · Art. 8 Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-05;932~art8 · fonte su Normattiva