Cessano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare i reati, commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione. Sono pertanto abrogati, limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei suddetti reati: l'art. 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificato dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018; l'art. 207 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; l'art. 103, settimo comma, del testo unico delle disposizioni sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, l'art. 2, terzo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1025; ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Testo vigente dal 3 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;167~art10 · fonte del testo