I procedimenti che si riferiscono a reati che, per effetto delle disposizioni degli articoli precedenti, cessano di essere devoluti alla competenza della giurisdizione penale militare, sono trasferiti al giudice ordinario competente secondo le norme dei Codice di procedura penale, se siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'impugnazione proposta contro la sentenza del giudice militare pronunciata prima di tale data, si considera come appello, e su di essa decide il giudice che sarebbe stato competente qualora in primo grado avesse deciso il giudice ordinario. Le parti possono presentare motivi aggiunti nel termine di otto giorni a decorrere da quello in cui venne eseguita la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Testo vigente dal 3 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;167~art11 · fonte del testo