L'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, e' sostituito dal seguente: "Le visite fiscali nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono eseguite dal personale medico proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' da medici scelti fra i liberi professionisti dalle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e da queste preventivamente segnalati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Nel caso che l'impiegato non accetti l'accertamento del medico fiscale, sara' sottoposto a visita medico-collegiale di controllo presso un ospedale militare ovvero presso un ospedale civile. La visita collegiale potra' anche, a giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere eseguita da tre sanitari fiscali scelti fra i medici indicati nel primo comma".

Testo vigente dal 30 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1091~art1 · fonte su Normattiva