Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato, puo' essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta comunque non inferiore a 4 gradi".
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
