Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla vitis vinifera, di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dalla data che sara' stabilita d'intesa con gli Stati della CEE e comunque non prima del 1 luglio 1972.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;739~art26 · fonte su Normattiva