Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, gia' modificato dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e' sostituito dai seguenti: "Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei all'immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi al termine della loro preparazione e prima che vengano estratti dallo stabilimento di produzione una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20 gradi Cmisurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonche' confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato. E' tuttavia consentito impiegare nella preparazione dei vini spumanti naturali anche vini con gradazione complessiva non inferiore a 9 gradi purche' provenienti da uve di vitigni pregiati indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste".

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;739~art2 · fonte su Normattiva