Il termine previsto dall'articolo 116, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, e' prorogato al 23 marzo 1972 per il prodotto che alla data del 23 marzo 1970 si trovi in territorio doganale italiano fuori dallo stabilimento imbottigliatore, e si applica anche ai recipienti previsti all'articolo 32.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;739~art25 · fonte del testo