L'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "I recipienti di cui al precedente articolo 29 devono essere utilizzati in modo che il vino o l'aceto sia pari alla capacita' stabilita per i recipienti stessi ferma restando la tolleranza di cui alla lettera b) primo comma dell'articolo 25".
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
