Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'Amministrazione provvedera' il recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali e' fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. Ogni quinquennio si dovra' accertare la media mensile dei telegrammi: degli espressi recapitati dai fattorini. Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verra' ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art7 · fonte su Normattiva