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[1]Art. 36;

[2]La nomina a fattorino in prova della carriera ausiliaria degli uffici locali si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato. Per l'ammissione, lo svolgimento e la definizione del concorso si applicano le norme contenute nel testo, unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 salvo quanto diversamente disposto con la presente legge. Per particolari esigenze di servizio i candidati possono essere sottoposti ad esami orali per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere specificate nel bando di concorso. Oltre a quanto previsto dal precedente secondo comma, per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:

  • 1)titolo di studio, di licenza elementare;
  • 2)eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 23, elevata;
  • a)ad anni 28 per i reggenti ed i sostituti iscritti da almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge;
  • b)ad anni 45 per gli iscritti nell'elenco ai sensi dei successivi articoli 84 e 90. L'Amministrazione ha facolta' di riservare una aliquota del posti messi a concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario degli uffici locali, pari al dieci per cento in favore dei figli di dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, degli orfani di personale postelegrafonico e delle vedove di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento L'Amministrazione ha, altresi', la facolta' di riservare:
  • a)il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di servizio continuativo;
  • b)il dieci per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nei detti elenchi.

Testo in vigore dal 29 marzo 1963 al 24 agosto 1967

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