I sostituti ricevitori, i sostituti portalettere e i sostituti procaccia, i quali, alla data di pubblicazione della, presente legge, rivestono tali qualifiche, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti della rispettiva Provincia, con precedenza sugli altri aspiranti, sempreche' siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 64 ad eccezione del limite di eta' che e' fissato in anni quarantacinque.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art90 · fonte su Normattiva