Il trattamento economico, degli impiegati di ruolo degli uffici locali e' stabilito sulla base dei coefficienti indicati in corrispondenza a ciascuna qualifica, come, segue:

  • A)Carriera di concetto:
  • 1)Direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 590;
  • 2)Direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 402;
  • 3)Direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 357;
  • B)Carriera esecutiva:
  • 4)Direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 345;
  • 5)Direttore di uffici locale di gruppo E: coefficiente 284;
  • 6)Primo ufficiale: coefficiente 284;
  • 7)Ufficiale di 1ª classe coefficiente 240;
  • 8)Ufficiale di 2ª classe: coefficiente 211;
  • 9)Ufficiale di 3ª classe: coefficiente 193;
  • C)Carriera ausiliaria:
  • 10)Agente superiore: coefficiente 238;
  • 11)Agente di 1ª classe: coefficiente 210;
  • 12)Agente di 2ª classe: coefficiente 190;
  • 13)Agente di 3ª classe: coefficiente 170;
  • 14)Fattorino: coefficiente 150. Al personale di cui al primo comma sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabilite dalla legge 27 maggio 1961, n. 465. Ai primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B e' attribuito il premio di esercizio previsto per il coefficiente 284 maggiorato in relazione alla operosita' ed al rendimento nella misura dell'ottanta per cento prevista dalla tabella B, lettera H, annessa alla legge, di cui al precedente comma. Agli impiegati di ruolo degli uffici locali sono concessi, con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per ciascun biennio, di permanenza nella stessa qualifica senza demerito. Sono concessi, altresi', con provvedimento dello stesso direttore centrale, gli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli, per benemerenze militari e per gli altri casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art41 · fonte su Normattiva