Per i trasferimenti a domanda dei direttori di ufficio locale la Direzione centrale per gli uffici locali provvedera' a pubblicare, almeno ogni quadrimestre, gli elenchi degli uffici locali vacanti. Le domande di trasferimento dovranno pervenire al Ministero per il tramite della Direzione provinciale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino delle sedi disponibili. Il trasferimento sara' disposto con ordinanza del direttore centrale osservando le norme contenute nel Bollettino che pubblica le sedi disponibili. Tali istanze di trasferimento debbono essere formulate per gli uffici corrispondenti alla qualifica posseduta dal richiedente salvo quanto disposto dal primo comma del successivo articolo 53.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art52 · fonte su Normattiva