I telegrammi e gli espressi recapitati dai fattorini oltre gli ottocento pezzi mensili sono da considerare prestazione straordinaria a cottimo con titolo al compenso di un'ora di straordinario per ogni dodici pezzi Si applicano le altre norme dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, in quanto possibile.
Testo vigente dal 29 marzo 1963
