I sostituti reggenti cessano dall'incarico oltre che nei casi previsti dalla presente legge anche per quelli appresso indicati:

  • a)per rientro in servizio dell'agente;
  • b)per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;
  • c)per soppressione del posto;
  • d)per domanda dell'interessato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 652)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 652)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 652)). La cancellazione dall'elenco non da' diritto ad alcun compenso ed essa puo' avvenire in ogni tempo a giudizio discrezionale dell'Amministrazione. Il provvedimento e' disposto dal direttore provinciale; e' ammesso ricorso al direttore centrale degli uffici locali il quale decide in via definitiva.

Testo vigente dal 24 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art66 · fonte su Normattiva