Qualora l'ammontare netto dello stipendio, derivante al personale dal primo inquadramento previsto dai precedenti articoli, risulti inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art74 · fonte su Normattiva