Il personale, che, alla data di pubblicazione della presente legge, e' preposto alla reggenza di agenzie vacanti, di ricevitorie o di posti di portalettere vacanti, nonche' di posti di procacciato vacanti, continua nell'incarico fino a quando non vi venga applicato un titolare. Il personale di cui al comma precedente, per il periodo in cui continua l'incarico, conserva il trattamento economico in godimento. Gli ufficiali provvisori, nominati ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, approvato con decreto presidenziale 19 luglio 1960, n. 1816, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, conservando, il trattamento economico in godimento.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art88 · fonte su Normattiva