Sono confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Gli assegni del personale ufficiali, e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni di cui ai primo comma sono stabiliti con le modalita' previste dall'articolo 10 della presente legge.
Testo vigente dal 29 marzo 1963
