Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sara' sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico. Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di idoneita' al servizio, espresso dal medico fiscale l'impiegato sara' invitato a riprendere immediatamente servizio. Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di inidoneita' espresso dal sanitario fiscale l'impiegato viene dispensato dal servizio. Contro il giudizio del Collegio medico l'impiegato potra' appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere e' definitivo. Nel caso in cui il giudizio del Collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sara' sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere e' definitivo. Sia alla visita da effettuarsi dal Collegio medico, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di falsi assistere da un medico di propria fiducia.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art94 · fonte su Normattiva